sabato 26 marzo 2016

IL 17 APRILE VOTIAMO SÌ CONTRO LE TRIVELLAZIONI





l’art. 98 sulla legge elettorale prevede che l’istigazione all’astensione è un reato. Si può configurare il reato di violazione della legge elettorale ed istigazione a delinquere; di seguito il testo della legge:

LEGGE ELETTORALE - ART. 98 [ T.U. DELLE LEGGI ELETTORALI; TITOLO VII ] Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Per la completezza dell’informazione occorre anche citare l'Art. 51 della legge 352/1970, il quale recita: - si cita solo la parte che interessa - ART. 51. Le disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli Articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per la richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei titoli I, II e III della presente legge.

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